La Giunta Comunale
Dallo Statuto Comunale Art. 22 LA GIUNTA COMUNALE 1.
Data:
1 Agosto 2018
Dallo Statuto Comunale
Art. 22
LA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta Comunale è l’Organo esecutivo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
La Giunta Comunale è così composta:
con delega a Urbanistica, Personale, Contenzioso, Affari Generali
con delega a Welfare e Servizi sociali – Politiche per la Famigliae per gli Anziani – Associazionismo – Volontariato – Servizi Demografici e Statistici – Servizio Elettorale
con delega a – Reperimento risorse – Polizia locale e protezione civile – Pianificazione e valorizzazione del territorio e del patrimoni – Traffico e mobilità – Viabilità – Arredo urbano – Governace locale – Bilancio e tributi
Ultimo aggiornamento
6 Giugno 2020, 19:11