La Giunta Comunale

Dallo Statuto Comunale Art. 22 LA GIUNTA COMUNALE 1.

Data:
1 Agosto 2018

Dallo Statuto Comunale

Art. 22
LA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta Comunale è l’Organo esecutivo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
La Giunta Comunale è così composta:
 con delega a Urbanistica, Personale, Contenzioso, Affari Generali
con delega a Welfare e Servizi sociali –  Politiche per la Famigliae per gli Anziani –  Associazionismo –  Volontariato –  Servizi Demografici e Statistici –  Servizio Elettorale
con delega a – Reperimento risorse – Polizia locale e protezione civile – Pianificazione e valorizzazione del territorio e del patrimoni – Traffico e mobilità – Viabilità – Arredo urbano – Governace locale – Bilancio e tributi

Ultimo aggiornamento

6 Giugno 2020, 19:11